Anche l’uso di immagini di persone identificate o identificabili è sottoposto alla disciplina dei dati personali. Più in generale, l’uso dell’immagine altrui è lecito solo con il consenso della persona ritratta. È consentito, anche in assenza di tale consenso, riprodurre l’immagine di persone soltanto quando la riproduzione stessa sia collegata a fatti, avvenimenti di interesse pubblico o che si sono svolti in pubblico, e per esclusivi fini di documentazione visiva della cronaca dell’avvenimento o di rievocazione storica.

Se un fotografo professionale va a un concerto rock può fotografare il cantante ed i suoi fan, non può fotografare soltanto un singolo spettatore, senza il suo consenso (anche se il suo viso sembra interessante).